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Regesto

Prescrizione dell'azione penale (art. 70 segg. CP); vecchio e nuovo diritto, diritto più favorevole (art. 337 CP), scadenza del termine di prescrizione (art. 70 cpv. 3 CP).
Se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prescrizione, l'azione penale si prescrive in base al vecchio diritto, eccetto nei casi in cui il nuovo diritto è più favorevole all'imputato (consid. 1).
La prescrizione dell'azione penale si estingue già al momento della pronuncia della sentenza di prima istanza e non al momento della sua notifica; richiamo alla giurisprudenza sotto il previgente diritto (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 337 CP, art. 70 cpv. 3 CP