Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Diniego di un permesso di dimora a uno straniero la cui moglie beneficia di un permesso di domicilio in Svizzera; art. 100 lett. b n. 3 OG, art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia che limita l'effettivo degli stranieri, del 26 ottobre 1983.
La legislazione svizzera non conferisce alla straniera domiciliata in Svizzera il diritto di farsi raggiungere dal marito. L'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo risulta quindi tutt'al più dall'art. 8 CEDU (in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG). Irrilevante è sotto questo profilo che il ricorso sia diretto contro il diniego del rinnovo o contro il diniego del rilascio iniziale di un permesso di dimora (consid. 1).
L'art. 8 n. 1 CEDU non esclude il diniego del permesso di dimora al marito, ove possa ragionevolmente pretendersi che la moglie domiciliata in Svizzera lo segua nello Stato di cui ambedue sono cittadini (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 100 lett. b n. 3 OG, art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 8 CEDU, art. 8 n. 1 CEDU