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Regesto

Revoca della licenza di condurre; determinazione della durata minima legale (art. 17 LCS e art. 34 OAC):
Laddove un conducente, entro cinque anni dalla scadenza di una precedente revoca della licenza di condurre per aver guidato in stato di ebrietà, guidi nuovamente in tale stato un veicolo a motore di una categoria qualsiasi, la licenza di condurre deve essere revocata, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 LCS, per almeno un anno; conformemente all'art. 34 cpv. 1 OAC, la revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comporta la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore. In ogni caso del genere, la durata di un anno costituisce la durata minima fissata dalla legge per tutte le categorie di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 OAC.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 34 OAC, art. 34 cpv. 1 OAC, art. 34 cpv. 2 OAC