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Regesto

Art. 56 LF sulla navigazione interna del 3 ottobre 1973; art. 5 della Convenzione del 1o giugno 1975 per la navigazione sul lago di Costanza.
1. Emanando (mediante il decreto del 17 marzo 1976 che la mette in vigore) l'ordinanza per la navigazione sul lago di Costanza nella versione elaborata dalla Commissione internazionale della navigazione, il Consiglio federale non ha violato le norme sulla competenza, né ha fatto uso di una subdelegazione inammissibile (consid. 2b).
2. Nel vietare i motori che impiegano la miscela di carburante e di lubrificante e la cui potenza superi 10 CV (art. 13.11 dell'ordinanza per la navigazione sul lago di Costanza), il Consiglio federale non ha ecceduto nel merito la delega conferitagli (consid. 2c).