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Regesto

Autonomia comunale, buona fede; allacciamento all'acquedotto e alla fognatura; protezione delle acque.
La disposizione dell'art. 55 cpv. 1 della nuova legge bernese sulle costruzioni, del 7 giugno 1970, relativa al diritto applicabile, puň essere, senza arbitrio, considerata determinante per la disciplina intertemporale tra la vecchia legge del 26 gennaio 1958 e la nuova (consid. 2).
Nella misura in cui nč il diritto cantonale, nč quello federale contengano norme imperative, i comuni bernesi possono emanare autonomamente prescrizioni edilizie (consid. 3).
Viola l'autonomia comunale la decisione con cui un'autoritŕ cantonale ammette arbitrariamente che un rifiuto d'allacciamento all'acquedotto e alla fognatura, fondato sul diritto comunale autonomo, lede il principio della buona fede quale regolato dal diritto federale (consid. 4 e 5).
Nondimeno, l'autonomia comunale non risulta violata quando, nelcaso concreto, possa ritenersi senza arbitrio che la legge cantonale non consente di rifiutare l'allacciamento (consid. 6).
Riserva della LF contro l'inquinamento delle acque, dell'8 ottobre 1971 (consid. 7).