Regesto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, art. 80m AIMP e art. 80n AIMP; art. 16 cpv. 3 LTAGSU.
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che dichiara irricevibile l'opposizione poiché interposta tardivamente (consid. 1).
Allorquando il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza ha concluso una cosiddetta convenzione "fermo-banca", il termine di ricorso o di opposizione decorre a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto "fermo-banca" (consid. 2).
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Referenzen
Artikel: art. 80m AIMP, art. 80n AIMP, art. 16 cpv. 3 LTAGSU