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Regesto

L'estensione dei poteri di rappresentanza degli organi d'una persona giuridica si determina secondo lo statuto personale che regge la capacità d'agire della stessa (consid. 1).
La "facoltà di rappresentanza", di cui all'art. 814 CO, è il potere, legale, di compiere atti giuridici a nome della società, senza riguardo alla relativa autorizzazione interna (consid. 2).
Per atti conformi al fine sociale si devono intendere tutti gli atti che non sono nettamente esclusi da questo fine (consid. 3).
Il contratto con sè medesimo concluso da un organo d'una persona giuridica non è ammissibile, senza l'autorizzazione o la ratifica da parte di un organo superiore o dello stesso rango, quand'esso comporta il rischio di pregiudicare la persona giuridica. Questo rischio sussiste quando il gerente di una s.a g.l. fa acquistare cartevalori dalla società solo per il caso in cui fallisse l'operazione speculativa ch'egli stesso compie su questi titoli (consid. 5).
Non v'è ratifica tacita d'una fideiussione conclusa dal gerente della s.a g.l. nel proprio interesse e a carico della società, quando il creditore ha confermato la ricevuta dell'atto di fideiussione indirizzandosi ad un organo della società non autorizzato ad approvare la fideiussione (consid. 6).
Quando l'organo d'una persona giuridica oltrepassa i poteri legali di rappresentanza, l'altra parte contraente non può, invocando la buona fede, pretendere diritti contro la persona giuridica - art. 38 CO - (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 814 CO, art. 38 CO