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Regesto

Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 70 cpv. 1 PA, art. 110 LADI: Rimedi di diritto nel caso di diniego formale di giustizia.
In veste di autorità federale di vigilanza l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro è competente per statuire su ricorsi degli assicurati in tema di diniego formale di giustizia (rifiuto o ritardo ingiustificato di decidere) addebitato a una cassa o a un'autorità amministrativa cantonale incaricata di applicare l'assicurazione contro la disoccupazione, alla stessa stregua dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per quanto riferito alle casse di compensazione cantonali o professionali nell'ambito dell'AVS/AI su cui esercita la vigilanza.

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Referenzen

Artikel: Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 70 cpv. 1 PA, art. 110 LADI