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Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Art. 86 cpv. 2, art. 87 OG.
La decisione mediante la quale un'autorità di ricorso in materia di imposte giudica di massima la questione litigiosa e annulla la tassazione, rimandando la causa all'autorità di tassazione per nuova fissazione dell'imposta, è incidentale; può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF non direttamente, ma solo congiuntamente alla successiva nuova tassazione; non occorre d'altronde che questa venga nuovamente deferita all'autorità cantonale di ricorso.
Diritto fiscale cantonale. Arbitrio.
L'imposta sugli utili in capitale istituita dalla legislazione del Cantone di Basilea-Città (§ 55 sgg. della legge tributaria 22 dicembre 1949) può essere considerata senza arbitrio, non una imposta sugli utili, ma un'imposta sul plus valore; essa può anche colpire il plus valore risultante allo atto di una donazione.

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Referenzen

Artikel: Art. 86 cpv. 2, art. 87 OG