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Regesto

Esaurimento delle istanze cantonali (art. 87 OG). Imposizione delle società immobiliari appartenenti ai fondi di investimento.
1. Qualora l'autorità di ricorso in materia d'imposta modifichi i fattori imponibili ma lasci all'autorità fiscale il compito di stabilire l'ammontare dell'imposta dovuta, la decisione finale a'sensi dell'art. 87 OG è costituita dal conteggio notificato dall'autorità fiscale. Interponendo ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima decisione, il contribuente può impugnare il giudizio che ha fissato i fattori imponibili senza nuovamente esaurire le istanze cantonali (consid. 1).
2. Le sentenze del Tribunale federale, pronunciate in applicazione dell'art. 4 CF, hanno, di massima, mero effetto cassatorio. Ne consegue che, riservati i casi speciali in cui il Tribunale federale faccia espressamente eccezione a tale regola, l'annullamento della decisione ripristina la situazione processuale precedente. L'autorità di ricorso in materia d'imposta nel pronunciare la nuova decisione in sostituzione di quella annullata può quindi, senza violare diritto federale, stabilire i fattori imponibili su fatti e motivi nuovi o diversi da quelli che aveva posto a fondamento della decisione annullata (consid. 2).
3. Portata del diritto del contribuente ad essere sentito, direttamente deducibile dall'art. 4 CF (consid. 3).
4. L'inapplicazione ai debiti verso fondi di investimento dell'art. 43 § della legge tributaria ticinese, concernente la deduzione dei mutui verso istituti di credito, non è arbitraria (consid. 4).
5. Applicazione del criterio di valutazione economica alla deduzione dei debiti delle società appartenenti ai fondi di investimento (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 87 OG