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Regesto

Art. 17 cpv. 1 n. 2 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869; citazione regolare.
1. Il convenuto può rinunciare a prevalersi dell'irregolarità della citazione, entrando nel merito senza formulare riserve. Perché il vizio possa essere così sanato, occorre che il convenuto ne abbia avuto conoscenza (conferma della giurisprudenza; consid. 2b/aa).
2. Il presupposto della citazione regolare mira a garantire il diritto di essere sentito e, a tale titolo, fa parte dell'ordine pubblico procedurale svizzero. Quest'ultimo è pertanto violato da una sentenza pronunciata nei confronti di un convenuto svizzero che non sia stato in grado di difendere i propri interessi in Francia nel breve termine a sua disposizione (nella fattispecie: un solo giorno feriale intero) tra la notificazione della citazione e l'udienza del tribunale (consid. 2b/bb).