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Regesto

Revoca di prestazioni assistenziali a richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta; diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza; art. 20a e 20b della legge sull'asilo; art. 10b dell'ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991 relativa alle questioni finanziarie.
Le prestazioni assistenziali a richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta e che non sono stati ammessi provvisoriamente, sono rette dagli art. 20a e 20b della legge sull'asilo e la relativa revoca, quindi, dagli art. 10 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo; il ritiro può essere impugnato con un ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
Una revoca totale di prestazioni assistenziali costituisce una limitazione di un diritto fondamentale. Esigenza di una base legale (consid. 2).
Nel caso concreto, la revoca totale delle prestazioni assistenziali non è conforme al principio della proporzionalità (consid. 3).