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Regesto

Art. 10 cpv. 3 LPP. Effetti della persistenza di assicurazione: In caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro nel periodo di persistenza dell'assicurazione di 30 giorni, il lavoratore è assicurato da quel momento presso l'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro (consid. 2a).
Art. 26 LPP. Non è compatibile con l'art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il diritto a prestazioni di invalidità, nell'ambito della previdenza obbligatoria, nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento della sopravvenienza dell'incapacità di lavoro (consid. 2b/cc).
Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP.
- I principi concernenti la forza vincolante della pronunzia della CAI, nella previdenza obbligatoria, non valgono solo per la determinazione del tasso di invalidità (DTF 115 V 208), ma parimenti per stabilire il momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa (consid. 2b/aa).
- Quale sopravvenienza di un'incapacità lavorativa, la cui causa è all'origine dell'invalidità, si intende pure un aumento sensibile del tasso di incapacità di lavoro posteriore alla fine dei rapporti di lavoro e al periodo di assicurazione persistente. Se l'istituto di previdenza versa una prestazione di invalidità per un'incapacità intervenuta in costanza d'assicurazione, esso è tenuto a prestare anche se l'invalidità si modifica dopo la rescissione del rapporto di lavoro (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 115 V 208

Artikel: Art. 26 LPP, Art. 10 cpv. 3 LPP, Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP