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Regesto

Art. 25 cpv. 1, art. 24 cpv. 1 e 3 OPP 2: redditi da ritenere nel calcolo del sovrindennizzo.
In caso di modifica delle norme di diritto in materia di sovrindennizzo, le nuove regole sono di principio applicabili.
Le disposizioni vigenti al momento in cui nasce il diritto alla rendita non continuano ad applicarsi in modo immutato.
In casu, applicazione delle modificazioni apportate all'OPP 2 dalla novella del 28 ottobre 1992 (entrata in vigore il 1o gennaio 1993), nel senso che la rendita completiva per la moglie e le rendite per i figli sono computate integralmente.

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Referenzen

Artikel: art. 24 cpv. 1 e 3 OPP 2