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Regesto

Pubblicitŕ del registro fondiario (art. 970 CC).
1. Ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario. Veste per ricorrere di un singolo erede di una successione indivisa (art. 97 e segg. e 103 OG; consid. 1).
2. Precisa indicazione delle conclusioni (art. 55 OG; consid. 6 a).
3. L'art. 970 cpv. 1 e 2 CC si applica pure alle forme cantonali del registro fondiario ai sensi dell'art. 48 tit. fin. CC (consid. 6 b, aa).
4. Requisiti quanto all'obbligo di specificazione giusta l'art. 970 cpv. 2 CC, quando si tratta di ricerche relative a un fondo iscritto nel catasto, ma non localizzabile (consid. 6 b, bb).
5. Diritto di ciascun erede di una successione indivisa a consultare personalmente il registro fondiario (consid. b, cc). Limiti di questo diritto e del diritto di farsi rilasciare estratti da un funzionario dell'ufficio (consid. 6 b, dd).

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Referenzen

Artikel: art. 970 CC, art. 55 OG, art. 970 cpv. 1 e 2 CC, art. 48 tit. fin. CC mehr...