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Regesto

Pignoramento della somma a libera disposizione della moglie, ai sensi dell'art. 164 CC.
La somma a libera disposizione ai sensi dell'art. 164 CC è destinata al mantenimento coniugale. Essa deve consentire al coniuge senza attività retribuita che provvede al governo della casa e alla cura della prole di soddisfare i propri bisogni personali oltre i limiti del denaro per le piccole spese. Il diritto risultante dall'art. 164 CC è di natura imperativa. Non vi si può quindi rinunciare previamente in modo generale e non è pertanto pignorabile come tale. Per converso, non è esclusa una rinuncia posteriore ad una prestazione concreta, di guisa che non può essere negata, in linea di principio, la pignorabilità di una siffatta prestazione. Il pignoramento non può tuttavia ledere il minimo vitale del coniuge escusso, né servire ad estinguere suoi debiti anteriori al matrimonio.

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Referenzen

Artikel: art. 164 CC