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Regesto

Distribuzione di dividendi nel fallimento (art. 237 cpv. 3 num. 5, art. 251 cpv. 3 e art. 266 LEF). - Procedura di reclamo (art. 17 e 18 LEF).
Ad un creditore nei cui riguardi la graduatoria ha, formalmente, acquistato forza di cosa giudicata, non si può provvisoriamente rifiutare il versamento della sua parte nella distribuzione dei dividendi per il solo motivo che lo si sospetta vagamente di manovre fraudolente.
Se mancano seri indizi sulla esistenza di tali manovre del creditore o del terzo che gli ha ceduto il credito, l'amministrazione del fallimento potrà, da parte sua, proporre un'azione giudiziaria.
Nella procedura di reclamo secondo gli art. 17 e 18 LEF l'autorità di vigilanza deve prendere conoscenza degli atti essenziali per la decisione ed apprezzarli essa medesima; non può rimettersi senz'altro all'apprezzamento fatto dall'amministrazione del fallimento.

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Referenzen

Artikel: art. 17 e 18 LEF, art. 251 cpv. 3 e art. 266 LEF