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Regesto

Art. 28 par. 1 CDI CH-FR; n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale CDI CH-FR; art. 2 dell'Accordo del 25 giugno 2014 che modifica il Protocollo addizionale alla CDI CH-FR, modificata; art. 3 lett. c LAAF; differenza tra la domanda collettiva e la domanda raggruppata; campo di applicazione temporale del n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale CDI CH-FR.
Descrizione dell'oggetto della procedura (consid. 4.1-4.2). Nozione di domanda collettiva (consid. 4.3). Delimitazione tra domanda collettiva e domanda raggruppata (conferma della giurisprudenza; consid. 4.4). Qualificazione della presente domanda quale domanda collettiva (consid. 4.5). Riassunto della posizione dell'istanza precedente (consid. 5.1). Sostrato storico del n. XI del Protocollo addizionale CDI CH-FR (consid. 5.2). Regole d'interpretazione secondo il diritto internazionale consuetudinario delle convenzioni internazionali, codificate nella CV (consid. 5.3). Le disposizioni in materia di assistenza amministrativa sono immediatamente applicabili, a meno che la convenzione non disponga altrimenti (consid. 5.4). Dall'interpretazione dell'art. 2 par. 3 dell'Accordo del 25 giugno 2014 risulta che detta norma concerne unicamente le domande raggruppate; per le altre domande che non contengono nomi si applica il par. 2 dell'articolo (consid. 5.5). Ne segue che in presenza di domande collettive in cui l'identificazione delle persone interessate è effettuata in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo, l'assistenza amministrativa dev'essere concessa in applicazione della CDI CH-FR per i periodi a partire dal 1° gennaio 2010 (consid. 5.6).
Art. 28 par. 1 e 2 CDI CH-FR; n. XI par. 2 del Protocollo addizionale CDI CH-FR; rilevanza verosimile e "fishing expedition"; principio della specialità e obbligo di mantenere il segreto.
I criteri per distinguere le domande raggruppate ammissibili dalle "fishing expedition" non consentite si applicano anche alle domande collettive (conferma della giurisprudenza; consid. 6.1). Applicazione di questi criteri alla presente fattispecie (consid. 6.2). In concreto vi sono sufficienti elementi che permettono di concludere che le persone interessate hanno leso i loro obblighi fiscali. Non vi è "fishing expedition" (consid. 6.3). Nessun rinvio all'istanza precedente (consid. 6.4). Pacta sunt servanda è un principio del diritto internazionale consuetudinario, da cui scaturisce il principio della buona fede tra gli Stati contraenti. La buona fede dello Stato richiedente è presunta (consid. 7.1). Finché le autorità competenti dello Stato richiesto non autorizzano un'altra utilizzazione, lo Stato richiedente deve mantenere il segreto e può impiegare le informazioni trasmesse unicamente per gli scopi sanciti dall'art. 28 par. 2 CDI CH-FR (consid. 7.2). L'assistenza amministrativa dev'essere negata se vi sono indizi concreti che lo Stato richiedente violerà l'obbligo di mantenere il segreto o il principio della specialità e se, su istanza dello Stato richiesto, non dissipa questi dubbi fornendo delle garanzie al riguardo (consid. 7.3). In casu, inizialmente vi erano degli indizi concreti dai quali poteva essere desunto un rischio di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto o del principio della specialità (consid. 7.4 e 7.5). Lo Stato richiedente ha tuttavia fugato questo dubbio fornendo delle garanzie (consid. 7.6 e 7.7). Non vi è alcun motivo di pensare che lo Stato richiedente non manterrà le sue promesse (consid.7.8). Alla luce delle garanzie rilasciate, non vi è alcuna ragione concreta per paventare il rischio di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto o del principio della specialità (consid. 7.9).