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Regesto

Art. 5 cpv. 3 LAMI: Riserva retroattiva.
- Secondo giurisprudenza, la cassa malati deve esercitare il diritto di istituire una riserva retroattiva nel termine di un anno dal giorno in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato, ma al piů tardi cinque anni dopo l'avverarsi di tale comportamento. Si tratta di termini, come quelli dell'art. 47 cpv. 2 LAVS, perentori.
- Il tema di stabilire quando la cassa avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato deve essere determinato tenendo conto dell'attenzione ragionevolmente esigibile da parte della cassa secondo le circostanze del caso concreto.

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 3 LAMI, art. 47 cpv. 2 LAVS