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Regesto

Art. 103 LEspr; art. 7 Tit.fin. CC; art. 52, 80 segg. CC. Retrocessione di fondi, aventi diritto. Espropriazione di fondi appartenenti ad una fondazione mista risalente all'epoca dei baliaggi; successiva soppressione della fondazione espropriata con contemporanea costituzione di una nuova fondazione avente interesse pubblico. Ammissione di quest'ultima ad esperire l'azione di retrocessione.
Storia delle origini ed evoluzione di una fondazione sotto i vari regimi giuridici dall'epoca dei baliaggi ticinesi (consid. 3).
Distinzione fra fedecommesso e persona giuridica. Riconoscimento sotto il regime del cessato diritto cantonale della personalità giuridica ad un legato per doti (consid. 5).
Portata dell'art. 7 cpv. 2 Tit.fin. CC (combinato con gli art. 52 cpv. 1 e 2 e 81 cpv. 2 CC). Validità di una fondazione secondo il nuovo diritto nonostante che al momento della sua costituzione fossero prescritti i diritti derivanti dall'atto di fondazione (consid. 6).
Condizioni alle quali soggiacciono la modificazione dello scopo e lo scioglimento di una fondazione. Nonostante alcune viziature, la procedura messa in atto - soppressione della fondazione mista espropriata con la contemporanea costituzione di una nuova fondazione ordinaria di scopo diverso - non ha sortito effetti inconciliabili con l'istituto della fondazione (consid. 9a - e).
Dalla mancata menzione nei precedenti atti del diritto alla retrocessione non può essere desunta una qualsiasi rinunzia all'esercizio di tale diritto (consid. 10c).
L'applicazione dei principi sanciti in DTF 120 Ib 215 segg. permette di ritenere che il diritto alla retrocessione sia trapassato alla nuova fondazione, alla quale è stato trasferito l'intero patrimonio residuo della vecchia fondazione soppressa (consid. 11).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 120 IB 215

Artikel: Art. 103 LEspr, art. 7 Tit.fin. CC, art. 7 cpv. 2 Tit.fin. CC