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Regesto

Art. 12 cpv. 6 LAMI, art. 4 e 6 Ord. VIII, art. 6 ODFI 10: Carattere economico di medicamenti.
- Criteri determinanti il presupposto dell'economicità e portata del principio inquisitorio come pure del dovere di collaborazione delle parti in un procedimento sulla riduzione del prezzo (consid. 2b).
- Importanza del genere e della quantità dell'agente terapeutico contenuto in un medicamento nell'esame della sua economicità giusta l'art. 6 ODFI 10 (consid. 3a).
- Nell'ambito dell'art. 6 cpv. 2 lett. b ODFI 10 i costi di un medicamento si determinano, di regola, in funzione delle indicazioni posologiche figuranti sul prospetto nell'imballaggio o nel Codex Galenica (consid. 3b).
- Nel paragone dei prezzi secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b ODFI 10 si debbono considerare anche le spese derivate dalla somministrazione quando a questo riguardo esistono importanti differenze tra i preparati da comparare (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 12 cpv. 6 LAMI, art. 4 e 6 Ord