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Regesto

Notificazione del precetto esecutivo mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF).
La notificazione del precetto esecutivo mediante pubblicazione ufficiale costituisce la soluzione estrema; non può farvisi capo prima che il creditore e l'ufficio delle esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore. Le banche sono tenute a comunicare alle autorità di esecuzione il domicilio o l'indirizzo di un debitore i cui beni depositati presso di esse siano stati sequestrati, e non possono rifiutarsi di fornire tali informazioni invocando il segreto bancario.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 66 cpv. 4 LEF

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