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Regesto

Art. 5 PA, art. 97 e art. 99 lett. d OG, art. 25 della legge federale sulla pesca; autorizzazione prevista da tale legge, decisione impugnabile.
Ammissibilitŕ del ricorso di diritto amministrativo contro un'autorizzazione per interventi tecnici su di un corso d'acqua, prevista dalla legislazione sulla pesca, ove tale autorizzazione sia inclusa in una decisione relativa all'utilizzazione della forza idrica in cui non si distingue tra le clausole fondate sul diritto in materia di forze idriche e quelle fondate sul diritto in materia di pesca (consid. 1a).
Art. 6 PA, art. 98 lett. g, art. 103 lett. c OG, art. 12 LPN e art. 55 LPA; pubblicazione delle decisioni; legittimazione ricorsuale delle organizzazioni della protezione della natura e del paesaggio, esaurimento dei rimedi di diritto cantonali.
Quando siano modificate su punti importanti, le domande di concessione di utilizzazione di forze idriche devono essere nuovamente pubblicate. La pubblicazione deve menzionare la domanda dell'autorizzazione prevista dalla legislazione sulla pesca (consid. 2c).
Le organizzazioni della natura e del paesaggio devono aver partecipato alla procedura cantonale di ultima istanza (conferma della giurisprudenza). Eccezione a tale principio ove una domanda di concessione sia stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 1o gennaio 1985 (consid. 2d).
Art. 104 lett. b OG, art. 24 e art. 25 della legge federale sulla pesca OVPF; ponderazione degli interessi.
L'autorizzazione prevista dalla legislazione sulla pesca e il permesso di dissodamento possono essere rilasciati solo dopo un esame completo degli interessi in gioco (consid. 3c, 6). Circostanze da chiarire e interessi da valutare prima che siano autorizzati interventi tecnici su di un corso d'acqua e un dissodamento da essi reso necessario; coordinamento delle autorizzazioni cantonali con l'applicazione della legislazione forestale federale (consid. 4, 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 PA, Art. 6 PA, art. 12 LPN, Art. 104 lett. b OG