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Regesto

Dazio e imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione. Art. 16 cpv. 2 LD, art. 45 DCA.
Per merce di provenienza delittuosa estera, introdotta irregolarmente in Svizzera ma regolarmente riesportata dal legittimo proprietario domiciliato all'estero, alla quale era stata restituita in Svizzera, non sussiste un obbligo di pagare i tributi d'importazione. In tal caso è applicabile analogicamente l'art. 16 cpv. 2 LD, previsto per le relazioni d'affari normali. Ai fini della riscossione dei tributi d'importazione è determinante la fattispecie obiettiva; in un caso come quello menzionato non può quindi essere obbligato al pagamento di detti tributi chi abbia introdotto la merce irregolarmente e in mala fede, e ciò neppure se ne fosse venuto in possesso mediante un reato da lui o da altri commesso all'estero (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2). L'insussistenza dell'obbligo di pagare i tributi d'importanzione non esclude la punibilità per le infrazioni fiscali commesse da chi ha introdotto la merce in Svizzera irregolarmente (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 16 cpv. 2 LD, art. 45 DCA