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Regesto

Art. 61 cpv. 1 CO e art. 2 Disp. trans. Cost. Responsabilità dei medici operanti in ospedali pubblici per le cure prestate a pazienti privati; delimitazione fra attività ufficiale e attività privata.
Ricevibilità del ricorso per riforma (consid. 1).
L'art. 61 cpv. 1 CO consente ai cantoni di sottoporre ad un'unica regolamentazione tutte le cure e tutti i trattamenti medicali prestati ai pazienti in un ospedale pubblico. Pertanto è innanzi tutto il diritto pubblico cantonale che determina contro chi e a quali condizioni il paziente può introdurre un'azione in responsabilità (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 61 cpv. 1 CO