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Regesto a

Art. 52, art. 56 cpv. 1 lett. b (nel suo tenore in vigore fino al 30 aprile 1999) e lett. c, art. 56a cpv. 1 LPP (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2004 come pure in quello valido dal 1° gennaio 2005); art. 6 segg., art. 8 cpv. 1 seconda frase (in vigore fino al 30 giugno 1998), art. 11 (abrogato il 31 dicembre 1996) OFG 2; art. 24 segg., art. 26 cpv. 1 seconda frase OFG: Compensazione delle pretese fondate sulla responsabilità con prestazioni di libero passaggio; anticipi del fondo di garanzia LPP.
Per il fatto che il fondo di garanzia LPP ha anticipato le prestazioni a un istituto di previdenza divenuto insolvente non può essere negato il diritto di compensare un'eventuale pretesa fondata sulla responsabilità nei confronti di un destinatario con la pretesa di quest'ultimo a prestazioni di libero passaggio. (consid. 4)

Regesto b

Art. 39 cpv. 2, art. 56 cpv. 2 LPP; art. 120 segg. CO: Divieto di compensazione.
Anche dopo l'entrata in vigore della LFLP occorre attenersi alla giurisprudenza secondo cui, per motivi legati alla copertura della previdenza, non è ammessa la compensazione di una pretesa fondata sulla responsabilità di un istituto di previdenza con la pretesa del destinatario al trasferimento degli averi di previdenza al nuovo istituto di previdenza. (consid. 6.1-6.3.2)
Questo divieto di compensazione non vale soltanto per la previdenza obbligatoria ma anche per l'intero ambito della previdenza più estesa. (consid. 6.4-6.4.2)
Una compensazione è per contro ammessa in caso di averi che non sono stati accumulati secondo le disposizioni della previdenza professionale. (consid. 6.4.3-6.4.3.3)

Regesto c

Art. 124 cpv. 2 CO: Diritto della moglie divorziata agli averi di previdenza.
Se le pretese dell'istituto di previdenza e del destinatario esistevano già prima della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio, la moglie divorziata non dispone di un diritto proprio agli averi di previdenza che le sono stati riconosciuti con la predetta pronuncia. (consid. 7)

Regesto d

Art. 15 cpv. 2 LPP; art. 2 cpv. 3 LFLP; art. 11 e 12 OPP 2; art. 7 OLP: Calcolo degli interessi.
L'avere previdenziale è fruttifero di interessi, pro rata temporis, fino al termine dell'anno civile. Al termine dell'anno civile interessi e capitale vanno sommati. L'importo così determinato configura la base per gli interessi dell'anno seguente. (consid. 8)

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Referenzen

Artikel: art. 56a cpv. 1 LPP, Art. 39 cpv. 2, art. 56 cpv. 2 LPP, Art. 124 cpv. 2 CO, Art. 15 cpv. 2 LPP mehr...