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Regesto

Garanzie per eventuali spese ripetibili, da fornire da una parte che non ha domicilio in Svizzera (art. 150 cpv. 2 OG).
Un cittadino svizzero che abita all'estero è sottoposto a questa disposizione legale; egli non è dispensato dall'obbligo di fornire garanzie dall'art. 17 della Convenzione internazionale relativa alla procedura civile. Tuttavia, il giudice deve applicare l'art 150 cpv. 2 OG secondo il suo apprezzamento (a differenza dell'art. 213 della vecchia OG); e al riguardo può tener conto, dal profilo dell'uguaglianza davanti alla legge, della situazione giuridica che avrebbe uno straniero in virtù dell'art. 17 della citata convenzione.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 150 cpv. 2 OG