Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 57 Cost., diritto di petizione; raccolta di firme, autorizzazione.
1. Una raccolta di firme su suolo pubblico, sia essa considerata come un uso comune, accresciuto o particolare del demanio pubblico, non può avvenire ovunque ed in qualsiasi modo: secondo un principio generale, essa soggiace infatti ad autorizzazione preventiva anche in assenza di base legale (consid. 4a); questa base legale esiste d'altronde nel diritto ginevrino (consid. 4b).
2. La procedura autorizzativa non deve sfociare in una censura politica; la decisione deve rispettare inoltre il principio della proporzionalità (consid. 5). Tenendo conto dello stato di tensione regnante a Ginevra al momento in cui l'autorizzazione è stata richiesta, il Consiglio di Stato, negandola, non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento né disatteso il principio di proporzionalità (consid. 6 e 7).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 57 Cost.

Navigation

Neue Suche