Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Esenzione dall'obbligo fiscale di un'associazione, per la sostanza e il reddito destinati a scopi esclusivamente d'utilità pubblica (art. 16 n. 3 DIFD).
1. L'art. 16 n. 3 DIFD non garantisce l'esenzione già ove sia data un'utilità pubblica, bensì solo ove gli scopi perseguiti siano esclusivamente di utilità pubblica (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
2. Non ogni attività che arricchisca la collettività sul piano culturale o artistico persegue scopi esclusivamente di utilità pubblica. Un'associazione adempie tuttavia tale condizione ove - senza mirare a un interesse proprio o dei suoi membri - offra a un ampio pubblico produzioni artistiche d'alto livello, non solo di carattere ricreativo, ma anche di formazione generale e tali da promuovere i valori spirituali necessari al bene della popolazione (consid. 3 e 4).
3. Nel decidere su tali questioni l'autorità cantonale dispone di un certo potere d'apprezzamento che il Tribunale federale deve rispettare (consid. 3 e 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 16 n. 3 DIFD