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Regesto

Imposta per la difesa nazionale; convenzione con la Germania per evitare la doppia imposizione (testo del 15 luglio 1931).
1. Reddito della sostanza mobile (art. 21 cpv. 1 lett. c. DIN): interessi arretrati di un prestito, pagati dal debitore germanico in una sola volta al creditore svizzero, in virtù dell'accordo di Londra del 27 febbraio 1953 sui debiti esterni germanici, in parte a contanti e in parte sotto forma di consolidazione (consegna di titoli) (consid. 2 e 3).
2. Momento in cui gli interessi sono imposti come reddito (consid. 4).
3. Calcolo del reddito conseguito dal creditore mediante acquisizione dei titoli destinati alla consolidazione (consid. 5).
4. Determinazione del reddito complessivo agli effetti dell'aliquota d'imposta: inclusione degli interessi non imponibili in Svizzera, provenienti da obligazioni garantite da ipoteche (consid. 6).
5. Il reddito comprendente gli interessi arretrati, pagati in una volta, è imposto all'aliquota ordinaria; l'art. 40 cpv. 2 DIN (imposizione all'aliquota di prestazioni ricorrenti) non è applicabile (consid. 7).