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Regesto

1. Art. 64 cpv. 2 OG: Il Tribunale federale può tener conto d'ufficio delle iscrizioni nel registro di commercio rese notorie con la pubblicazione nel FUSC (consid. 4 a).
2. Art. 472 e seg. CO: Due persone, che convengono l'una di mettere a disposizione dell'altra le istallazioni per il deposito del carburante da fornire a terzi, stipulano un contratto di deposito (consid. 6 e 7).
3. Art. 32 e seg. CO: L'organo di una persona giuridica non ne è il rappresentante: ne esprime direttamente la volontà. In conseguenza, la persona fisica che ha veste di organo di due persone giuridiche può validamente concludere degli atti giuridici fra le medesime, ritenuto che non sia in giuoco un suo interesse personale (consid. 8).
4. Art. 97 cpv. 1 CO: Il depositario che non può restituire l'oggetto del deposito deve risarcire il danno che ne risulta, salvo a provare che non gli è imputabile alcuna colpa (consid. 9).
5. Art. 44 e 99 cpv. 3 CO: Riduzione dell'obbligo di risarcimento incombente ad una persona giuridica nei confronti di un'altra per inadempienza contrattuale imputabile a una persona fisica che riveste la qualità di organo di entrambe (consid. 10).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 64 cpv. 2 OG, Art. 97 cpv. 1 CO, Art. 44 e 99 cpv. 3 CO