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Regesto

Art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS e art. 1 LAI; art. 3 cpv. 1 della Convenzione tra la Svizzera e il Belgio relativa alle assicurazioni sociali, art. 4 di quella tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania e art. 3 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia: Parità di trattamento e assicurazione obbligatoria.
Secondo la clausola di parità di trattamento figurante nelle convenzioni con il Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Francia, il cittadino di uno degli Stati contraenti, che lavora in un terzo Stato al servizio di un datore di lavoro domiciliato in Svizzera e rimunerato da quest'ultimo, è assicurato obbligatorio dell'AVS/AI svizzere e il datore di lavoro è tenuto a solvere i contributi paritetici.
Di contro dalla clausola di parità di trattamento non può essere dedotto l'obbligo di contribuire all'assicurazione disoccupazione (art. 2 LADI) e al regime delle indennità per perdita di guadagno (art. 27 LIPG).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1 LAI, art. 2 LADI, art. 27 LIPG