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Regesto

Art. 23 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (LAgr; RS 910.1) e ordinanza sul pollame del 22 marzo 1989 (RS 916.335).
1. Gli importatori di pollame, che hanno aderito al contratto di diritto privato che li lega all'associazione dei produttori di pollame, non possono cumulare l'obbligo globale di ritiro previsto da questo accordo di cartello (consid. 2a) e quello individuale di cui all'ordinanza sul pollame (consid. 2b).
2. Applicare in modo strettamente alternativo le lettere a, b oppure c dell'art. 5 dell'ordinanza sul pollame non disattende il diritto federale (consid. 3).