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Regesto

Perdita della cittadinanza svizzera in caso di nascita all'estero. Diritto transitorio. Art. 57 cpv. 3 LCit.
1. Il cittadino svizzero nato all'estero da padre svizzero pure nato all'estero, il quale possedeva ancora un'altra cittadinanza ed aveva più di 22 anni al momento in cui la LCit. è entrata in vigore (1.1.1953), ha perso la cittadinanza svizzera se, entro il termine di un anno, non si è annunciato o non ha sottoscritto la dichiarazione prevista dall'art. 10 LCit.; egli ha perso la cittadinanza svizzera anche se, allora, non conosceva le norme della LCit.; una simile ignoranza non costituisce un impedimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LCit. (consid. 3).
2. Invece, questa perdita della cittadinanza svizzera non si è estesa ai figli che erano ancora minorenni al momento in cui la LCit. è entrata in vigore; per essi vale la norma di perenzione stabilita dall'art. 10 LCit., secondo cui l'interessato perde la cittadinanza svizzera se non è annunciato ad una autorità svizzera o non fa la dichiarazione prescritta fino all'età di 22 anni compiuti (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 10 LCit, Art. 57 cpv. 3 LCit, art. 10 cpv. 4 LCit