Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 10 cpv. 2, 13 cpv. 1, 36 Cost.; art. 8 CEDU; art. 75 cpv. 3 CP; art. 35 lett. j e art. 89 del regolamento vodese del 16 agosto 2017 sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); controllo della corrispondenza di un detenuto da parte della struttura carceraria.
Fatta eccezione dei motivi di ordine e di sicurezza della struttura carceraria, le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono disciplinate dal piano di esecuzione della sua sanzione penale (art. 75 cpv. 3 CP e art. 35 lett. j RSPC). In questo ambito, ove le vittime siano dei fanciulli suscettibili di essere esposti a un rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazioni e di rappresaglie, gli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della loro vita privata (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU) impongono l'adozione di particolari misure di protezione finanche nelle relazioni tra gli individui. Esiste in particolare un importante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost.) a tutelare la personalità di fanciulli, vittime di crimini di precipua gravità, nell'ambito del controllo della corrispondenza del loro padre detenuto, autore dei reati (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDU, art. 75 cpv. 3 CP, art. 89 del, art. 13 cpv. 1 Cost. mehr...