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Regesto

Art. 4, 22bis Cost. e art. 2 Disp. trans. Cost., libertà personale; servizio obbligatorio del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.
Nell'ambito della difesa integrata, in particolare in materia di servizio sanitario coordinato, la Confederazione non dispone di una competenza legislativa esclusiva (consid. 4).
Un cantone, responsabile della sanità pubblica e partecipante al servizio sanitario coordinato, non viola gli art. 22bis cpv. 1 e 5 Cost., né il precetto dell'uguaglianza di trattamento, se introduce un servizio obbligatorio per il personale medico maschile e femminile in previsione di casi di catastrofi e di guerra (consid. 5 e 6).
Nella fattispecie, il contenuto essenziale dell'obbligo di servire, nella misura in cui comprende quello di ricevere una formazione, sarebbe dovuto essere definito in una legge formale (consid. 7).
L'introduzione di un obbligo di servire non è sproporzionata e non viola la garanzia costituzionale della libertà personale ove sia prevedibile che la collaborazione di volontari non permetterebbe al cantone di soddisfare, in caso di catastrofi o di guerra, ai bisogni di personale medico (consid. 8).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4, 22bis Cost., art. 22bis cpv. 1 e 5 Cost.

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