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Regesto

Diritto d'espropriazione cantonale. Art. 4 CFe garanzia dellaproprietà.
Indennità da versare in caso di espropriazione parziale: calcolo fondato sulla differenza tra il valore dell'intera particella prima dell'espropriazione e il valore della frazione residua dopo l'espropriazione. Ammissibilità di questo metodo di calcolo (consid. 3 e 4).
Applicazione di tale metodo all'espropriazione di un terreno necessario alla costruzione di una strada. Quando il piano regolatore, in cui fu prevista per la prima volta la strada, è stato emanato contemporaneamente ad un piano d'azzonamento che ha posto i terreni di cui si tratta in una zona di più alta occupazione, è arbitrario calcolare l'indennità d'espropriazione contrapponendo il valore della intera particella prima della sua attribuzione alla nuova zona al valore della frazione residua dopo tale attribuzione (consid. 5).