Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 3, 27, 49 cpv. 1, art. 94 e 117 Cost.; art. 32, 35, 39, 49a e 56 LAMal; conformità al diritto superiore (LAMal e libertà economica) di una clausola del bisogno cantonale che sottopone ad autorizzazione l'acquisto d'importanti attrezzature mediche in ambito ospedaliero o ambulatorio, pubblico o privato.
Il regime cantonale che, a seconda delle necessità mediche esistenti nel Cantone, sottopone ad autorizzazione l'acquisto d'importanti attrezzature mediche, nel caso specifico una TAC o una RM, per, da un lato, proteggere la salute dei pazienti (compito che incombe di principio ai Cantoni) e, dall'altro, meglio contenere le spese sanitarie (ambito non esaustivamente regolamentato dalla Confederazione) non viola il principio della preminenza del diritto federale; permeabilità tra i sistemi del finanziamento privato (salvo la pianificazione ospedaliera) e della LAMal per quanto concerne le attrezzature mediche importanti (consid. 5).
Nel caso concreto il rifiuto del Cantone di autorizzare la messa in esercizio di una RM e di una TAC da parte di una clinica che non è inclusa nella pianificazione ospedaliera cantonale non viola né la libertà economica né il principio dell'ordine economico né, infine, la parità di trattamento tra concorrenti diretti (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 94 e 117 Cost.