Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 303 e 304 n. 1 cpv. 2 CP.
1. Chi si presenta alla polizia, in seguito ad una convocazione diretta al conducente sconosciuto di un determinato veicolo, e si spaccia falsamente per tale conducente, si rende colpevole dell'infrazione consistente nell'incolparsi falsamente d'aver commesso un atto punibile (art. 304 n. 1 cpv. 2 CP), anche se contesta in fatto e/o in diritto d'aver commesso l'atto punibile denunciato. Determinante è la circostanza d'essersi sostituito illecitamente all'imputato (consid. 1).
2. Il conducente che, d'intesa con il suo passeggero, decide che quest'ultimo darà seguito alla convocazione indirizzata dalla polizia al conducente sconosciuto e si spaccerà falsamente per tale conducente, non si rende colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP), né di commissione a titolo di correo dell'infrazione consistente nell'incolparsi falsamente d'aver commesso un atto punibile, bensì di partecipazione quale istigatore o complice a detta infrazione (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 304 n. 1 cpv. 2 CP, art. 303 CP