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Regesto

Art. 25 della legge su PUBLICA; riduzione delle prestazioni di vecchiaia nel caso di pensionamento anticipato prima del compimento del 62° anno di età.
Dal testo dell'art. 25 della legge su PUBLICA non si può dedurre che la riduzione applicabile nel caso di pensionamento anticipato prima del compimento del 62° anno di età soggiaccia alla garanzia (statica) dei diritti acquisiti del 95 % della rendita di vecchiaia conseguibile all'età di 62 anni secondo il diritto previgente. Per il periodo limitato tra il 60° e il 62° anno di età le prestazioni di vecchiaia possono essere anche inferiori al 95 % delle prestazioni precedenti erogate all'età di 62 anni (consid. 5.1).
Attenendosi e sviluppando la giurisprudenza finora vigente, non soltanto il guadagno assicurato e la rendita di vecchiaia garantita alla generazione transitoria devono determinarsi secondo il vecchio diritto, ma anche alle modalità di riduzione devono applicarsi le norme valide fino al 30 giugno 2008 (consid. 5.3).