Regesto
Disdetta del contratto di locazione da parte dell'acquirente della cosa locata (art. 259 cpv. 2 vCO).
1. L'acquirente della cosa locata può disdire il contratto di locazione al momento dell'iscrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario (consid. 3a).
2. Lasciata aperta la questione di sapere se la disdetta può intervenire anche nel caso di iscrizione provvisoria al senso dell'art. 972 cpv. 2 CO (consid. 3b).
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Referenzen
Artikel: art. 972 cpv. 2 CO