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Regesto

Delitti contro l'onore commessi con il mezzo della stampa.
Art. 173 n. 2 CP.
1. Prova della verità.
Nel caso in cui il pregiudizio all'onore sia stato arrecato lanciando (o divulgando) un sospetto, non esiste una regola particolare per quanto concerne la prova della verità. Questa consiste nella prova della realtà del fatto disonorevole, e non in quella degli elementi che giustificano il sospetto (consid. 1).
2. Prova della buona fede.
a) L'agente non fornisce tale prova in modo sufficiente se si limita a dimostrare d'avere avuto seri motivi per ritenere veri gli elementi su cui ha fondato il proprio sospetto. Egli deve altresì dimostrare d'aver avuto seri motivi per sospettare in buona fede il querelante del fatto disonorevole. Questa condizione non è ancora adempiuta per il solo fatto che l'agente abbia indicato nelle proprie dichiarazioni i motivi del suo sospetto (consid. 2b).
b) Per valutare se l'agente avesse una convinzione sufficiente della veracità delle cose da lui dette o divulgate, oppure della realtà del suo sospetto, è d'uopo considerare tutte le circostanze del caso concreto (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: Art. 173 n. 2 CP