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Regesto

Art. 56a cpv. 1 LPP (nella versione in vigore fino a fine 2011); responsabilità.
Non vi è diritto di regresso del Fondo di garanzia LPP contro l'amministratore unico della società esecutrice di servizi finanziari dell'istituto di previdenza professionale divenuto insolvibile, quando egli ha sempre agito solo nella sua qualità di amministratore unico della società esecutrice di servizi finanziari e non è mai stato in rapporto contrattuale con l'istituto di previdenza, e pertanto non ha mai svolto alcuna funzione nell'ambito della previdenza professionale (consid. 3.3). Non si realizzano le condizioni per una sua responsabilità derivante dal principio della trasparenza (consid. 3.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 56a cpv. 1 LPP