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Regesto

Procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF).
Se diversi terzi fanno valere sugli stessi beni un diritto di proprietà e un diritto di pegno, i termini per agire in giudizio nei confronti del terzo rivendicante e del terzo creditore pignoratizio possono essere fissati al creditore procedente simultaneamente. Deve peraltro essere specificato che il termine per agire contro il terzo creditore pignoratizio comincia a correre solo il giorno in cui sia cresciuta in giudicato la sentenza con cui sia stata disattesa la rivendicazione della proprietà. Di ciò va fatta comunicazione al creditore pignoratizio (conferma della giurisprudenza).