Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

110 Ia 96


21. Estratto della sentenza 1o ottobre 1984 della II Corte civile nella causa Faoro contro Krauer e I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)

Regeste

Gerichtskosten: Die Maxime "ne eat iudex ultra petita partium" ist nicht anwendbar (Art. 86 der Tessiner ZPO).
Da der Richter die Gerichtskosten von Amtes wegen festzusetzen hat, ist es nicht willkürlich, die von den Parteien in diesem Zusammenhang gestellten Anträge (die an sich nicht notwendig sind) als blosse Anregungen zu betrachten, die als solche von der Dispositionsmaxime nicht erfasst werden.

Sachverhalt ab Seite 97

BGE 110 Ia 96 S. 97
Il 21 novembre 1983 Giuseppe Faoro chiese al Pretore di Lugano-Distretto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di Fr. 90'000.-- più interessi sulla particella n. 841 RFD di Ponte Capriasca, proprietà di Elisabeth Krauer. Iscritta l'ipoteca in via superprovvisoria, all'udienza del 23 febbraio 1984 la convenuta, pur contestando sia il debito sia l'ipoteca, si dichiarò d'accordo con l'iscrizione provvisoria del pegno. Quanto alle spese, propose che le stesse seguissero l'esito della procedura ordinaria. Con decreto del 28 febbraio 1984 il Pretore straordinario di Lugano-Distretto confermò l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale; adita dalla convenuta, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino pose a carico dell'istante la tassa e le spese del decreto pretorile, nonché spese e ripetibili di appello, rilevando che la convenuta avrebbe potuto reputarsi soccombente solo ove avesse ammesso anche il credito vantato dall'istante. Quest'ultimo insorge il 12 luglio 1984 al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico volto all'annullamento della sentenza di appello nei punti del dispositivo che riformano le spese e sopprimono le ripetibili fissate dal Pretore, aggiudicando spese e ripetibili di secondo grado. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. Il ricorrente rimprovera alla corte cantonale di aver disatteso in modo arbitrario un principio fondamentale della procedura ticinese, espresso negli art. 86 e 170 lett. h CPC e riassunto nella massima latina ne eat iudex ultra petita partium. A torto, infatti, la corte avrebbe posto le spese del primo giudizio a carico dell'istante, la convenuta essendosi limitata a chiedere che la determinazione dei costi fosse devoluta al processo di merito.
È esatto che, giusta l'art. 86 CPC ticinese, il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa. L'art. 170 lett. h CPC stabilisce, a sua volta, che la risposta di causa deve contenere "le domande formulate in termini precisi e distinti". Se non che, dovendo il giudice decidere d'ufficio in materia di spese
BGE 110 Ia 96 S. 98
processuali, una domanda delle parti non è necessaria ed è senza dubbio sostenibile l'argomento, per cui le conclusioni sulle spese non costituiscono - nei confronti del tribunale - che un suggerimento, sottratto alla ricordata massima di procedura (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 148 infra; cfr. altresì BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, ZPO, 42a edizione, nota 2 al § 308 del codice di procedura civile tedesco; ROSENBERG/SCHWAB, Zivilprozessrecht, 13a edizione, § 134 I 1b; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 4a edizione, vol. II, pag. 242 n. 279; SATTA, Commentario al codice di procedura civile italiano, libro primo, pag. 303 n. 8). La corte cantonale non è quindi incorsa nell'arbitrio accollando all'istante i costi del giudizio pretorile, anche se la convenuta si era limitata a chiedere che il sindacato sulle spese fosse devoluto al merito. Né appare arbitrario che le spese siano state poste a carico dell'istante, pur se ciò è avvenuto al termine di una semplice procedura provvisoria: l'istante, in realtà, potrà far valere e ottenere la rifusione dei costi nella susseguente procedura di merito, sempre ch'egli promuova tale procedura e ne esca vittorioso (cfr. STRÄULI/MESSMER, ZPO, 2a edizione, nota 5 al § 67 del codice di procedura civile zurigano). Se vi rinuncia o risulta soccombente, è giusto che le spese in questione restino a suo carico. Per altro la corte cantonale ha statuito sulle spese della procedura provvisoria nell'ambito della procedura stessa, in ossequio alla giurisprudenza di cui si vale il ricorrente (Rep. 1981 pag. 207).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

Artikel: art. 86 e 170, § 134 I 1