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Regesto

Art. 15a, 16 cpv. 2, art. 16a-16c LCStr; revoca di una seconda licenza di condurre in prova, dopo l'annullamento di una prima licenza in prova.
La norma relativa alla licenza di condurre in prova connota una certa portata autonoma. Ne segue che per pronunciarsi sulla questione della revoca come tale occorre considerare soltanto le infrazioni commesse durante il secondo periodo di prova e non anche i precedenti verificatisi durante il primo periodo di prova. Per il quesito della durata della revoca, la regolamentazione speciale non è esaustiva. Certo, essa prevale sul sistema legale ordinario a cascata applicabile alle revoche delle licenze, non però in generale sulle altre disposizioni legali inerenti alla durata delle revoche. Ciò significa in particolare che rimangono applicabili i criteri legali per la determinazione della durata della revoca, fatta eccezione per la durata minima delle revoche. Tra questi rientrano anche le infrazioni commesse durante un periodo di prova precedente. Trasposizione di questi principi nel caso concreto (consid. 2-4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 16a-16c LCStr