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Regesto

Diritto delle imprese ferroviarie del traffico generale ad ottenere un compenso per le prestazioni a favore dell'economia generale (art. 49 e segg. della legge sulle ferrovie).
1. Ricevibilità dell'azione di diritto amministrativo secondo l'art. 110 OG. Il compenso non è un sussidio ai sensi dell'art. 113 lett. c OG (consid. 1).
2. Ferrovie del traffico generale sono ferrovie che rivestono un'importanza per il traffico del paese o di una sua regione: è indifferentea tale riguardo ch'esse siano destinate al trasporto di sole merci oppure anche di persone. La diversa definizione contenuta nell'ordinanza del Consiglio federale concernente l'esecuzione dei capi sesto e settimo della legge federale è contraria a questa legge (consid. 2 a 5).
3. La ferrovia destinata al trasporto di merci dal porto del Reno a Kleinhüningen fino alla stazione di smistamento del Baden a Basilea è una ferrovia del traffico generale (consid. 6 e 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 110 OG