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Regesto

Art. 91 cpv. 3 LCS. Elusione della prova del sangue.
Il conducente il quale, dopo che il suo veicolo č sbandato senza conseguenze, lo parcheggia e si allontana a piedi perché teme un controllo da parte della polizia che aveva osservato lo sbandamento, non si rende colpevole di elusione della prova del sangue. Infatti, in tale situazione, in assenza di un danno causato a terzi, il conducente non ha l'obbligo di avvisare la polizia e di tenersi a disposizione di quest'ultima. Egli puň quindi proseguire la sua fuga a piedi, anche se sa d'essere inseguito da un agente di polizia.