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Regesto

Art. 100 e 50 LTF; art. 130 CPP; art. 6 n. 1 e 3 lett. c CEDU; ricorso tardivo al Tribunale federale; restituzione del termine di ricorso; difesa obbligatoria; diritto a un processo equo e a una difesa effettiva.
Il termine di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) per inoltrare un ricorso in materia penale al Tribunale federale non è stato rispettato nel caso concreto (consid. 1). Una rigorosa applicazione delle norme sui termini è giustificata da motivi connessi alla parità di trattamento e dall'interesse pubblico a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto. Nell'ambito della decisione sulla restituzione del termine (art. 50 LTF), la parte deve lasciarsi imputare la colpa del suo rappresentante (consid. 2.1). La difesa obbligatoria ai sensi degli art. 130 seg. CPP è estranea alla LTF, di modo che i principi dedotti dalla sentenza pubblicata nella DTF 143 I 283 non sono applicabili per analogia al ricorso in materia penale al Tribunale federale (consid. 2.3). Conformemente all'art. 6 n. 1 CEDU (diritto a un processo equo), la fissazione di un termine di ricorso (art. 100 LTF) e le condizioni a cui è subordinata la sua restituzione (art. 50 LTF) perseguono uno scopo legittimo. Sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la limitazione dell'accesso al Tribunale federale imposta all'insorgente e lo scopo perseguito dalle topiche disposizioni sull'osservanza del termine di ricorso. Considerate le specificità del ricorso in materia penale al Tribunale federale, il diritto convenzionale a una difesa effettiva (art. 6 n. 3 lett. c CEDU) non consente di mitigare le esigenze poste dagli art. 100 e 50 LTF (consid. 2.4 e 2.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 143 I 283

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