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Regesto a

Art. 1 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; art. 1 LIPG in relazione con l'art. 58 cpv. 1 LPGA e l'art. 24 cpv. 1 LIPG (e contrario).
Contrariamente alla competenza prevista nei casi di ricorso contro le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di compensazione cantonali (sentenza 9C_738/2020 del 7 giugno 2021 consid. 3), il tribunale cantonale delle assicurazioni del domicilio degli assicurati, rispettivamente di un'altra parte, è competente per luogo nel caso di decisioni rese dalle casse professionali di compensazione sull'indennità perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (consid. 1).

Regesto b

Art. 2 cpv. 3 e 3bis dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020; art. 8 cpv. 1, art. 9 e art. 27 Cost.; diritto all'indennità per perdita di guadagno in relazione con il coronavirus per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.
L'art. 2 cpv. 3 e 3bis dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020, disciplina esaustivamente il diritto all'indennità perdita di guadagno in relazione con il coronavirus per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Non c'è nessuna lacuna della legge (consid. 4).
La normativa dell'indennità perdita di guadagno in relazione con il coronavirus secondo l'art. 2 cpv. 3 e 3bis dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020, non viola nel caso di medici indipendenti né la parità di trattamento né il divieto dell'arbitrio né il principio della parità di trattamento fra concorrenti quale componente della libertà economica (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 1 LIPG, art. 58 cpv. 1 LPGA, art. 24 cpv. 1 LIPG, art. 8 cpv. 1, art. 9 e art. 27 Cost.